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Legge 24/12/2003 n. 35041. All’articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le parole: «da emanare entro il 28 febbraio 2003,» sono soppresse. 42. All’articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dopo le parole: «Il 10 per cento delle maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «di ciascun anno». 43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative. 44. Per gli oneri derivanti dall’assunzione, per il periodo febbraio 2004febbraio 2005, della Presidenza italiana per l’organizzazione dell’attività della «International Task Force per l’educazione, il ricordo e la ricerca relativi alla Shoah» è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 45. L’articolo 10 della legge 14 dicembre 2000 n. 376, è sostituito dal seguente: «Art. 10. - (Copertura finanziaria) – 1. Gli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute». 46. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per l’anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005. 47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l’incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l’anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall’anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di tutela economico- finanziaria, della difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale. 48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri contributivi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978 n. 468. 49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all’incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma 46 per il personale delle amministrazioni dello Stato. 50. In relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese di cui all’ultimo periodo del comma 40 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, non sono considerati, a decorrere dall’anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui all’articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate dall’articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29. 51. A decorrere dall’anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986 n. 730, già consolidati nel Fondo di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nel loro tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti per l’anno 2003. Per i comuni che non certificheranno il mantenimento del requisito soggettivo dal 1º gennaio 2004 e per gli anni successivi, sarà effettuata una riduzione sul trasferimento nella misura del 10 per cento annuo. 52. In deroga a quanto stabilito dall’Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l’anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003. 53. Per l’anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l’anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000 n. 331. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. A tal fine è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole università ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini dell’assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilità, nel limite complessivo di 200 unità. 54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l’anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. 55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell’economia e delle finanze. Nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno in correlazione all’effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e dell’amministrazione penitenziaria in correlazione all’effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria. 56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, è comunque consentito il trasferimento dei docenti universitari dall’università nella quale prestano servizio ad altra università statale.
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